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Obbligo di relazione annuale sul rischio clinico

  • 23 apr
  • Tempo di lettura: 1 min

Un aspetto spesso sottovalutato del D.M. 232/2023 riguarda anche le strutture ambulatoriali.

È necessario predisporre una relazione annuale consuntiva sull’attività di gestione del rischio clinico.

Cosa deve contenere (in modo pratico)

La relazione deve riassumere:

  • numero e tipologia dei sinistri e reclami;

  • eventi avversi e quasi-eventi (near miss);

  • attività di gestione e prevenzione del rischio;

  • eventuali criticità emerse;

  • azioni correttive e migliorative adottate.

Non è un documento formale: è uno strumento di controllo e miglioramento.

A cosa serve davvero

  • monitorare il livello di rischio della struttura;

  • dimostrare la corretta gestione in caso di controlli;

  • supportare scelte organizzative e assicurative;

  • ridurre il contenzioso.

Attenzione

La relazione deve essere:

  • documentata e tracciabile;

  • coerente con i dati interni (sinistri, segnalazioni, audit);

  • integrata con il sistema di gestione del rischio clinico.

Senza dati strutturati (software, registri, procedure), diventa difficile redigerla correttamente.

Consiglio operativo

Per le strutture ambulatoriali è fondamentale:

  • raccogliere i dati durante l’anno (non a posteriori);

  • avere un referente (Risk Manager);

  • utilizzare strumenti digitali per tracciare eventi e sinistri.

 
 
 

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