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D.M. 232/2023: il decreto attuativo della Legge Gelli e i nuovi obblighi per il rischio clinico

  • 23 apr
  • Tempo di lettura: 3 min

A distanza di oltre sette anni dall’entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017 n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco), il sistema di responsabilità sanitaria trova finalmente piena attuazione sul piano assicurativo con il D.M. 15 dicembre 2023, n. 232, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2024.

Il decreto rappresenta il tassello mancante della riforma, disciplinando in modo organico coperture assicurative, gestione del rischio e strumenti alternativi di protezione.


D.M. 232/2023: cosa devono fare davvero le strutture sanitarie

Il D.M. 232/2023 completa la Legge Gelli e introduce obblighi concreti su assicurazioni e gestione del rischio clinico.

Non è solo un adeguamento formale: è un cambio operativo per tutte le strutture sanitarie.

L’obiettivo è duplice:

  • garantire tutela effettiva del paziente danneggiato;

  • assicurare sostenibilità economica e patrimoniale del sistema sanitario.


Le novità più importanti (in sintesi)

1. Nuovi massimali minimi obbligatori

Le polizze devono rispettare soglie minime nazionali, differenziate per rischio.

Schema semplificato:

Categoria

Ambito di Attività

Massimale per Sinistro (€)

Massimale Annuale (€)

Strutture ambulatoriali (senza attività chirurgica)

Attività non chirurgiche, non ortopediche, non anestesiologiche e non ostetriche; incluse strutture socio-sanitarie residenziali/semi-residenziali e attività in ambienti protetti

1.000.000

3.000.000

Strutture sanitarie (con attività chirurgica)

Attività chirurgiche, ortopediche, anestesiologiche e di parto

5.000.000

15.000.000

Professionisti sanitari (senza attività chirurgica)

Attività non chirurgiche, non ortopediche, non anestesiologiche e non ostetriche

1.000.000

3.000.000

Professionisti sanitari (con attività chirurgica)

Attività chirurgiche, ortopediche, anestesiologiche e di parto

2.000.000

6.000.000

Liberi professionisti (esenti)

Attività libero-professionale senza limiti di importo

Prestatori d’opera

Attività di supporto/prestazione d’opera

2.000.000

I massimali devono essere coerenti con il rischio reale.


2. Copertura obbligatoria per colpa grave

Novità centrale:

  • obbligo di copertura per colpa grave;

  • coinvolge anche i sanitari dipendenti.

Impatto diretto su organizzazione interna e contratti assicurativi.


3. Fondi obbligatori in bilancio

Le strutture devono prevedere:

  • fondo rischi (eventi potenziali);

  • fondo sinistri (richieste in corso).

Il rischio clinico entra nella gestione economico-finanziaria.


4. Rafforzamento del governo del rischio clinico

Il decreto impone:

  • integrazione tra risk management e assicurazioni;

  • maggiore tracciabilità degli eventi;

  • sistemi organizzativi più strutturati.

Il rischio clinico diventa una leva strategica aziendale.


5. Alternativa alla copertura assicurativa (auto-ritenzione del rischio)

L’adozione di misure alternative alla copertura assicurativa, quali l’auto-ritenzione del rischio, è consentita ai sensi della Legge 24/2017 e disciplinata dal D.M. 15 dicembre 2023, n. 232, nei limiti e secondo le condizioni ivi previste.

Tale opzione comporta l’obbligo di:

  • implementare un sistema strutturato di gestione del rischio clinico e dei sinistri, adeguato alla complessità organizzativa della struttura;

  • costituire appositi fondi dedicati (fondo rischi e fondo riserva sinistri), determinati secondo criteri tecnico-attuariali e coerenti con il profilo di rischio aziendale;

  • garantire la separazione contabile e la tracciabilità delle risorse destinate alla copertura dei sinistri;

  • assicurare che la congruità degli accantonamenti sia certificata dal revisore legale o dal collegio sindacale, ai sensi dell’art. 13 del D.M. 232/2023;

  • adottare modelli organizzativi, gestionali e di controllo idonei a garantire livelli di tutela equivalenti a quelli derivanti da copertura assicurativa.

L’auto-ritenzione del rischio risulta pertanto applicabile esclusivamente a strutture sanitarie dotate di adeguata capacità organizzativa, gestionale e patrimoniale, e non rappresenta una soluzione generalizzabile.


Consiglio pratico per le strutture

Per adeguarsi in modo efficace (e non solo formale), è fortemente consigliato:

  • adottare software dedicati per:

    • gestione dei sinistri;

    • incident reporting;

    • monitoraggio del rischio clinico.

  • prevedere la nomina di un Risk Manager

    • interno oppure esterno;

    • con funzioni di coordinamento e controllo.

  • istituire un sistema documentale strutturato, che includa:

    • procedure di gestione del rischio clinico;

    • protocolli operativi;

    • registrazione e analisi degli eventi avversi;

    • audit e monitoraggio.

Senza strumenti organizzativi adeguati, il rispetto del D.M. 232/2023 resta solo teorico.

 
 
 

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