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Nuovi modelli SIRM per il consenso informato: alcuni dubbi da chiarire

15 ott
Tempo di lettura: 2 min

La SIRM ha pubblicato nuovi modelli di consenso informato, elaborati insieme a SIMLA e AIFM, per diverse prestazioni di diagnostica per immagini. Documento SIRM

L’iniziativa è certamente utile: disporre di modelli condivisi può aiutare le strutture sanitarie e favorire una maggiore uniformità.


La lettura del documento, tuttavia, solleva alcuni interrogativi.


La stessa SIRM afferma che i modelli sono pensati per essere utilizzati senza modifiche sostanziali, salvo l’intestazione della struttura. Ma può un unico modulo essere adeguato, nello stesso modo, per ogni paziente, per ogni quesito clinico e per ogni situazione organizzativa?


L’articolo 1 della legge 219/2017 stabilisce che il paziente deve ricevere informazioni complete, aggiornate e comprensibili sui benefici, sui rischi, sulle alternative e sulle conseguenze dell’eventuale rifiuto dell’accertamento. La legge valorizza inoltre la relazione tra medico e paziente e considera il tempo della comunicazione come tempo di cura. Legge 219/2017


Il primo dubbio riguarda quindi il rapporto tra standardizzazione e personalizzazione.

Un modello generale può essere una traccia, ma difficilmente può sostituire l’informazione riferita al singolo caso. Formule come “in casi selezionati”, “il medico valuterà” o “potranno essere utilizzate altre metodiche” rischiano di lasciare indeterminate proprio le informazioni che la legge considera essenziali.


Quali sono, concretamente, le alternative per quel paziente? Quali rischi assume se rinuncia all’esame? È possibile rifiutare soltanto una parte della procedura? Come viene documentata la revoca del consenso?


Un secondo elemento di riflessione riguarda l’espressione “firma per presa visione”. Il consenso informato non dovrebbe ridursi alla semplice presa d’atto di un testo, ma dovrebbe documentare un percorso di comunicazione e comprensione tra medico e paziente.


Particolare attenzione meriterebbero anche i minori e le persone fragili. La legge 219/2017 impone di valorizzare la capacità di comprensione e la volontà del minore, mentre nella modulistica compaiono ancora formule come “patria potestà” e non sembrano sempre adeguatamente rappresentate tutte le situazioni di rappresentanza o assistenza.


Un ulteriore profilo riguarda i richiami a ricerca, teleconsulto e intelligenza artificiale. Sono temi importanti, ma sarebbe opportuno distinguerli con maggiore chiarezza dal consenso all’esecuzione dell’esame, evitando formule troppo generiche.


Il rischio, in concreto, è che una struttura sanitaria ritenga sufficiente scaricare il modulo dal sito della SIRM, aggiungere la propria intestazione e raccogliere la firma del paziente.

Con il massimo rispetto per il lavoro svolto, è importante ricordare che la pubblicazione da parte di una società scientifica non equivale automaticamente a una certificazione di adeguatezza del modulo per ogni struttura e per ogni situazione clinica.


Questi documenti possono rappresentare una base utile, ma dovrebbero essere verificati, adattati e integrati nel concreto percorso assistenziale.


Il consenso informato non è soltanto un modulo firmato. È una comunicazione personalizzata, attraverso la quale il paziente deve poter comprendere e scegliere consapevolmente. Ed è proprio su questo punto che i nuovi modelli SIRM sembrano offrire diversi spunti di riflessione.

 
 
 

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