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Rischio clinico: perché riguarda tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie?

  • 27 set 2025
  • Tempo di lettura: 2 min

Aggiornamento: 23 apr

Il DM 19/2022 ha introdotto un requisito fondamentale: tutte le strutture sanitarie devono dotarsi di un sistema strutturato di gestione del rischio clinico. Anche la Regione Lazio, tramite l’istanza autorizzativa Mod. 1, richiede la predisposizione di un Piano di Valutazione del Rischio Clinico rivolto ai pazienti.

Ma cosa si intende per rischio clinico?In termini semplici, è la possibilità che un paziente subisca un danno non intenzionale durante l’erogazione di cure o servizi sanitari.Esempi possono essere una caduta accidentale, un referto errato, un errore nella somministrazione delle terapie, oppure infezioni correlate all’assistenza.

È importante sottolineare che gli eventi avversi non sono tutti uguali:possono essere gravi, molto gravi, ma anche senza conseguenze cliniche rilevanti.Tuttavia, indipendentemente dalla gravità, ogni evento rientra comunque nella categoria del rischio clinico e deve essere segnalato e gestito secondo un iter strutturato. Questo permette alla struttura di analizzare le cause, prevenire il ripetersi dell’evento e migliorare continuamente la sicurezza delle cure.

La gestione del rischio clinico è quindi un obbligo normativo e organizzativo:serve a ridurre al minimo gli errori, prevenire eventi indesiderati e garantire cure sempre più sicure, efficaci e di qualità.


Cosa significa avere un sistema di gestione del rischio clinico?

Significa adottare strumenti concreti, proporzionati al tipo di struttura.

Strutture sanitarie

(ambulatori, poliambulatori, studi/ambulatori odontoiatrici, etc...)

  • Procedure interne per prevenire i rischi più frequenti (infezioni, uso apparecchiature, errori diagnostici).

  • Consenso informato chiaro e completo.

  • Formazione del personale su sicurezza e prevenzione (almeno un'aula l'anno).

  • Registrazione e analisi di eventi avversi e quasi-eventi.

  • Relazione consuntiva annuale


Strutture socio-sanitarie

(RSA, Comunità Terapeutiche, Centri Diurni, Strutture Riabilitative Ex.art.26)


Close-up view of a healthcare professional reviewing compliance documents

 
 
 

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