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Aggressioni agli operatori sanitari: cosa può fare davvero una struttura per prevenirle?

13 ago
Tempo di lettura: 6 min

Le aggressioni agli operatori sanitari non sono un problema confinato ai pronto soccorso. Possono verificarsi in reparti, ambulatori, servizi territoriali, strutture sociosanitarie, front office, accettazione e durante l’assistenza domiciliare. Possono essere fisiche, verbali o rivolte contro beni e ambienti di cura.

Nel 2025 sono state segnalate quasi 18.000 aggressioni, con oltre 23.000 operatori coinvolti. Il 69% degli episodi segnalati era di natura verbale, il 25% fisica e il 6% contro la proprietà. Le donne rappresentano oltre il 60% delle persone aggredite nella maggior parte delle Regioni. Sono dati che mostrano un fenomeno diffuso, ma anche una maggiore attenzione alla segnalazione.

La violenza non è un rischio inevitabile del lavoro sanitario

Considerare insulti, minacce o intimidazioni come “parte del mestiere” produce due effetti pericolosi: normalizza il fenomeno e impedisce alla struttura di riconoscere i segnali che precedono gli episodi più gravi.

La prevenzione non può essere affidata soltanto alla capacità del singolo operatore di mantenere la calma. Richiede scelte organizzative, ambientali e formative. Per le strutture sanitarie e sociosanitarie private, comprese quelle accreditate, la prevenzione delle aggressioni non è facoltativa: il rischio deve essere considerato nell’ambito degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e integrato nel sistema di gestione del rischio clinico.

Cosa cambia con l’aggiornamento di novembre 2025 della Raccomandazione ministeriale n. 8

Il Ministero della Salute ha aggiornato nel novembre 2025 la Raccomandazione n. 8 per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari e sociosanitari. Il documento estende espressamente l’attenzione a tutti gli operatori coinvolti nelle attività di assistenza, nelle attività ausiliarie alla cura e nei servizi di supporto, compreso il personale di front office e accettazione.

L’aggiornamento rafforza la cultura della segnalazione, l’analisi dei contesti lavorativi e delle vulnerabilità, la formazione e la presa in carico anche psicologica dell’operatore aggredito. Richiama inoltre, in relazione al livello di rischio, il coordinamento con le Forze di Polizia e l’impiego di misure quali pulsanti antipanico, allarmi portatili e videosorveglianza nel rispetto della normativa applicabile. La Raccomandazione non propone una soluzione unica per tutte le strutture: richiede che le misure siano scelte sulla base della valutazione del contesto reale.

Due sistemi che devono lavorare insieme: D.Lgs. 81/2008 e gestione del rischio clinico

Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Secondo l’INAIL, questo comprende anche il rischio di aggressioni verbali e fisiche. La valutazione deve quindi trovare spazio nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), con misure di prevenzione e protezione, procedure operative, ruoli, formazione e un programma di miglioramento. La valutazione dei rischi e la redazione del DVR costituiscono un obbligo non delegabile del datore di lavoro ai sensi degli articoli 17 e 28 del decreto.

La gestione non deve però fermarsi alla sicurezza sul lavoro. Un’aggressione può interrompere l’assistenza, compromettere la comunicazione con il paziente, coinvolgere altre persone, generare errori e ridurre la continuità e la qualità delle cure. Per questo segnalazioni, analisi degli episodi e azioni correttive devono confluire anche nel sistema di gestione del rischio clinico della struttura.

Il datore di lavoro deve valutare il rischio di aggressione nell’ambito del DVR, con il supporto del RSPP, la consultazione del RLS e, quando previsto, la collaborazione del medico competente. Nelle strutture sanitarie questo percorso deve coordinarsi con la direzione sanitaria e con la funzione di gestione del rischio clinico, secondo l’organizzazione adottata. Il DVR governa il rischio per i lavoratori; il sistema di rischio clinico valuta anche gli effetti sull’assistenza e sulla sicurezza delle cure. Separare i due percorsi significa perdere informazioni essenziali.

Aggressione fisica, verbale e minaccia: perché vanno segnalate tutte

Un sistema efficace non registra solo le lesioni. Deve raccogliere anche insulti, minacce, molestie, danneggiamenti, tentativi di aggressione e situazioni nelle quali l’intervento tempestivo di qualcuno ha evitato conseguenze peggiori.

Le segnalazioni permettono di individuare orari, luoghi, attività e condizioni ricorrenti. Un numero più elevato di segnalazioni non indica necessariamente una struttura meno sicura: può riflettere una cultura organizzativa più matura e capace di far emergere il fenomeno.

Sette azioni concrete per prevenire le aggressioni

1. Mappare i luoghi e i momenti a maggiore rischio

La valutazione deve partire dai contesti reali: lavoro in solitudine, orari serali o notturni, comunicazione di attese o limitazioni, gestione di pazienti agitati, accessi non controllati, spazi isolati, attività domiciliari e presenza di oggetti facilmente utilizzabili come strumenti offensivi.

Non basta classificare genericamente un reparto come “a rischio”. Occorre capire dove, quando e durante quali attività si verificano tensioni, minacce o quasi eventi.

2. Rendere semplice e non punitiva la segnalazione

La procedura deve essere breve, accessibile e conosciuta anche da personale amministrativo, addetti all’accoglienza, tirocinanti, volontari e operatori esterni. Chi segnala deve ricevere un riscontro: sapere che cosa è stato valutato e quali misure sono state adottate.

Se la segnalazione viene percepita come inutile, complessa o colpevolizzante, il fenomeno resta invisibile.

3. Intervenire sui fattori organizzativi che alimentano la tensione

Attese non comunicate, informazioni contraddittorie, percorsi poco chiari, sovraffollamento e mancanza di riferimenti possono aumentare frustrazione e conflitto.

Informare in modo comprensibile, aggiornare le persone sui ritardi, definire regole di accesso e predisporre spazi di accoglienza adeguati sono misure di sicurezza, non semplici aspetti di cortesia.

4. Progettare ambienti e sistemi di allarme adeguati al rischio

Gli operatori devono poter chiedere aiuto rapidamente. In base alla valutazione del contesto possono essere utili pulsanti antipanico, allarmi portatili, sistemi di videosorveglianza nel rispetto della normativa, collegamenti con vigilanza o Forze di Polizia e una disposizione degli arredi che consenta una via di uscita.

La tecnologia, però, non sostituisce una procedura chiara: occorre stabilire chi riceve l’allarme, come interviene e in quanto tempo.

5. Formare il personale con esercitazioni realistiche

La formazione dovrebbe aiutare a riconoscere i segnali di escalation, mantenere una distanza di sicurezza, usare una comunicazione non provocatoria, attivare supporto e abbandonare l’area quando necessario.

Non servono solo lezioni teoriche. Brevi simulazioni permettono di verificare se ruoli, allarmi e vie di fuga funzionano davvero. L’obiettivo non è trasformare gli operatori in addetti alla sicurezza, ma renderli capaci di riconoscere il pericolo e chiedere aiuto senza ritardo.

6. Sapere cosa fare subito dopo un’aggressione

La priorità è mettere in sicurezza le persone, prestare assistenza sanitaria e attivare i referenti previsti. L’episodio va documentato in modo tempestivo e oggettivo, preservando eventuali elementi utili secondo le procedure e la normativa applicabile.

La struttura deve inoltre fornire indicazioni chiare sugli adempimenti interni, sulle tutele disponibili e sull’eventuale coinvolgimento delle autorità competenti.

7. Prendere in carico l’operatore aggredito e imparare dall’evento

Le conseguenze possono essere fisiche, emotive e professionali: paura, difficoltà a rientrare nello stesso contesto, perdita di fiducia, assenteismo e abbandono del lavoro. Il supporto non può limitarsi al giorno dell’episodio.

Ogni aggressione o quasi aggressione dovrebbe essere analizzata per individuare fattori contribuenti e misure correttive. L’analisi deve produrre azioni con responsabili, scadenze e verifica dell’efficacia.

Cosa deve contenere una procedura aziendale

Una procedura realmente utilizzabile dovrebbe indicare:

• quali comportamenti e situazioni segnalare;

• come attivare l’allarme e chi deve intervenire;

• come proteggere pazienti, visitatori e operatori;

• chi informa direzione, responsabili e funzioni competenti;

• come documentare l’episodio;

• quale assistenza sanitaria, psicologica e organizzativa offrire;

• come analizzare l’evento e monitorare le azioni correttive;

• come coordinarsi, quando necessario, con vigilanza e Forze di Polizia.

La norma penale è importante, ma la prevenzione nasce nell’organizzazione

La Legge 14 agosto 2020, n. 113 ha introdotto misure specifiche per la sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie. Il decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137, convertito dalla Legge 18 novembre 2024, n. 171, ha rafforzato il contrasto alle violenze, intervenendo anche sull’arresto in flagranza e in flagranza differita e sul danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria.

Le sanzioni, tuttavia, intervengono quando il fatto è già accaduto. La responsabilità organizzativa della struttura consiste nel riconoscere i rischi prevedibili e mettere in campo misure proporzionate al proprio contesto.

Una struttura sicura non è quella che non riceve segnalazioni. È quella che le accoglie, protegge chi ha subito violenza e trasforma ogni episodio in informazioni utili per prevenire il successivo.

Fonti istituzionali essenziali

• Ministero della Salute, Raccomandazione n. 8 per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari e sociosanitari, aggiornamento novembre 2025.

• Ministero della Salute, Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie, Relazione sui dati 2025.

• Legge 14 agosto 2020, n. 113.

• Decreto-legge 1 ottobre 2024, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2024, n. 171.

• Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articoli 17 e 28.

• INAIL, La valutazione del rischio aggressioni in ambito sanitario, Dati INAIL, novembre 2023.

 
 
 

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