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ADI - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

  • 28 apr
  • Tempo di lettura: 2 min

ADI, rischio clinico e obblighi normativi: ciò che spesso si sottovaluta.

Si potrebbe ritenere che l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), operando al domicilio del paziente, sia meno coinvolta nei sistemi strutturati di gestione del rischio clinico e negli obblighi normativi correlati.

In realtà, nei criteri di autorizzazione e accreditamento adottati dalle Regioni italiane, l’ADI rientra pienamente nel 6° criterio di qualità, Appropriatezza clinica e sicurezza, con specifico riferimento alla gestione del rischio clinico.

Il setting domiciliare non rappresenta una deroga, ma un contesto che richiede un livello ancora più elevato di controllo, tracciabilità e integrazione dei processi assistenziali.

Devono essere garantite evidenze oggettive di:

  • adozione e applicazione di protocolli, linee guida e procedure basati su Evidence Based Medicine (EBM) ed Evidence Based Nursing (EBN)

  • accessibilità sistematica per il personale a regolamenti, procedure e percorsi assistenziali

  • implementazione delle raccomandazioni ministeriali e delle buone pratiche regionali

  • coinvolgimento attivo degli operatori attraverso formazione specifica e diffusione delle conoscenze

Sono inoltre definite, disponibili e applicate procedure condivise tra i diversi professionisti per la gestione delle principali aree di rischio:

  • lesioni da pressione

  • infezioni correlate all’assistenza

  • sindrome da immobilizzazione

  • prevenzione delle cadute

  • somministrazione dei farmaci

  • utilizzo di cateteri e dispositivi medici

  • corretta alimentazione e idratazione

Devono essere garantiti:

  • identificazione, registrazione e gestione, anche preventiva, degli eventi avversi più rilevanti per frequenza e gravità

  • protocolli per la prevenzione dei rischi legati ai fattori ambientali domiciliari

  • procedure per la gestione delle emergenze

  • collegamento tempestivo con la sede operativa o con il responsabile del servizio.

Sono inoltre attivi protocolli per:

  • esecuzione delle principali manovre assistenziali e strumentali

  • gestione dei dispositivi medici (cateteri, sondini, nutrizione artificiale)

  • gestione dei pazienti ad alto rischio

  • gestione delle emergenze cliniche

  • gestione delle procedure invasive

  • utilizzo del sangue ed emoderivati

  • somministrazione dell’anestesia e della sedazione da parte di personale qualificato

  • somministrazione della terapia farmacologica e della profilassi antibiotica

  • corretta raccolta, gestione e trasporto dei campioni biologici

Elemento imprescindibile è la mappatura dei rischi, comprensiva di identificazione, valutazione, misure di contenimento, monitoraggio del rischio residuo e correlazione diretta con il piano di prevenzione e i sistemi di controllo.

In questo quadro si inseriscono gli obblighi previsti dalla Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) e dal DM 232/2023, che includono anche l’ADI nei sistemi aziendali di gestione del rischio clinico.

È pertanto necessario contribuire alla Relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi e sul contenzioso s

anitario, attraverso:

  • raccolta sistematica e strutturata dei dati sugli eventi avversi

  • analisi delle cause (audit clinici, root cause analysis)

  • monitoraggio delle criticità assistenziali e organizzative

  • definizione e attuazione di azioni correttive e preventive

  • verifica dell’efficacia delle misure adottate

La relazione rappresenta uno strumento fondamentale di governo clinico e deve contenere:

  • frequenza e tipologia degli eventi

  • esiti per il paziente

  • fattori di rischio (clinici, organizzativi, ambientali)

  • misure di prevenzione adottate

  • valutazione dei risultati e del miglioramento nel tempo

L’ADI, quindi, non è esclusa dal sistema di gestione del rischio clinico, ma ne è parte integrante, con piena responsabilità in termini di sicurezza delle cure, appropriatezza degli interventi e qualità dell’assistenza erogata.

La sicurezza del paziente non cambia in base al luogo di cura.Cambia il livello di complessità, e con esso il livello di responsabilità organizzativa e professionale.


 
 
 

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